valutazione delle offerte tecniche

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marco panaro
00lunedì 6 marzo 2006 11:33
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.I 28/2/2006 n. 767

Nel caso in cui la stringatezza della verbalizzazione e l’assenza di qualsiasi riferimento all’esame in concreto della documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti tecnici per l’assolvimento del servizio, renda impossibile ripercorrere l’iter valutativo, tale illegittimità inficia l’intero procedimento di gara.
marco panaro
00giovedì 23 marzo 2006 12:15
Consiglio di Stato sez.V 20/3/2006 n. 1446

Il compito di individuare i criteri valutativi ai fini dell’aggiudicazione di una gara d’appalto rientra nell’ampia sfera di discrezionalità propria della stazione appaltante che, però, non può, per asserite difficoltà legate alla peculiare natura dell’appalto oggetto di gara, avvalersi di criteri discretivi non consentiti - in quanto contrastanti con la disciplina nazionale e comunitaria - e in grado di ingenerare illegittime distorsioni della concorrenza e inammissibili violazioni della par condicio tra i concorrenti.
marco panaro
00lunedì 10 aprile 2006 12:36
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.III ter 27/3/2006 n. 2116

Nella procedura ad evidenza pubblica di appalto concorso il giudizio attribuito alle offerte è frutto di un complesso di valutazioni di tipo tecnico ed economico, per il cui apprezzamento la Commissione gode di ampi margini di discrezionalità, implicanti giudizi di ordine tecnico sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di evidenti vizi di logicità (Cons. Stato, V Sez., 8 aprile 1997 n. 334; VI Sez., 7 dicembre 1994 n. 1753; T.A.R. Piemonte 25 gennaio 2003 n. 119; T.A.R. Napoli 22 ottobre 2002 n. 6579 e 1 aprile 1999 n. 967).
marco panaro
00venerdì 21 aprile 2006 09:34
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez.II 20/4/2006 n. 1981

Rientra nella discrezionalità della stazione appaltante graduare le due (aspetto tecnico ed aspetto economico) componenti di valutazione che devono concorrere ad individuare la offerta economicamente più vantaggiosa.
marco panaro
00venerdì 19 maggio 2006 09:24
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.I 12/5/2006 n. 3487

La mera dimensione di un’impresa, senza la fissazione di ulteriori standard qualitativi, ed in assenza del collegamento con una specifica prestazione contrattuale, non risponde ad alcun evidente interesse pubblico e si risolve soltanto in una ingiustificata “barriera all’entrata”.
marco panaro
00venerdì 19 maggio 2006 10:04
Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez.II 10/5/2006 n. 2439

Pur potendo la commissione nella gara in esame introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte (nella specie mediante la specifica modalità di applicazione della interpolazione lineare), tuttavia tale possibilità può e deve essere esercitata prima dell’apertura delle buste mediante l’indicazione del metodo prescelto e della formula matematica da adottarsi; un differente modo di agire risulta lesivo dei canoni di buona e trasparente amministrazione, oltre che del principio della "par condicio" tra i concorrenti.

[Modificato da marco panaro 19/05/2006 10.05]

marco panaro
00giovedì 1 giugno 2006 12:52
Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez.I 30/5/2006 n. 6395

In assenza di specifiche indicazioni da parte della lex specialis di gara, la Commissione deve farsi carico della predeterinazione di criteri di sottoparametrazione dei punteggi per aspetti dell’offerta tecnica non compitamente disciplinati, o, comunque, adeguatamente specificare le ragioni dell’assegnazione del punteggio attribuito a ciascuna concorrente, non potendo ritenersi un tale onere di trasparenza assolto attraverso la generica indicazione di valori numerici.

[Modificato da marco panaro 01/06/2006 12.52]

marco panaro
00giovedì 15 giugno 2006 12:31
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte sez.I 29/5/2006 n. 2239

In mancanza di predeterminazione del punteggio assegnabile, tra un minimo ed un massimo, alle singole voci, l’attribuzione della valutazione numerica da parte dei membri della commissione, sia pure espressa previo giudizio articolato da parte della commissione nel suo insieme, non rende conto dell’iter logico seguito per la valutazione effettuata, che si manifesta pertanto non formalmente corretta e condotta con criteri non univoci.
marco panaro
00giovedì 22 giugno 2006 17:30
Consiglio di Stato sez.V 19/6/2006 n. 3579

Nella valutazione delle offerte, la commissione è dotata di ampia dicrezionalità, censurabile solo per l’evidente e macroscopico difetto di logica.
marco panaro
00mercoledì 6 settembre 2006 09:43
Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia 31/7/2006 n. 500

Legittimamente la P.A. decide di soprassedere in sede di prequalifica alla verifica delle esperienze precedenti riservandosi invece di valutarle in seguito sotto specie di qualità dell’offerta: una interpretazione in tal senso non sembra esclusa dal tenore letterale della normadi cui agli artt. 13, 14 e 23 del D.L.vo n. 157/95 e neppure si vede quale sarebbe la ratio di una preclusione sul punto, nel caso in cui una stazione appaltante, nell’esercizio degli ampi poteri discrezionali che le sono consentiti nel perseguimento i dei pubblici interessi cui è preposta, si determini nel senso di spostare dalla fase preliminare della procedura alla fase centrale (perché di semplice spostamento si tratta) l’esame delle esperienze pregresse degli offerenti, con la differenza, che non sembra essenziale, che al giudizio di sufficienza o meno, che è proprio della prequalifica, si aggiunge (o meglio, si sovrappone) una valutazione di qualità.
marco panaro
00mercoledì 6 settembre 2006 12:58
Consiglio di Stato sez.V 30/8/2006 n. 5082

Promana dalla fondamentale esigenza di assicurare il pari trattamento tra tutti i partecipanti ad una procedura di evidenza pubblica l’obbligo per la Commissione giudicatrice di stabilire, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e della conoscenza del loro contenuto, i pesi relativi dei sub-elementi di un criterio di aggiudicazione stabilito in precedenza, al momento della redazione del capitolato o del bando di gara.

La ragione sottostante la regola testé enunciata (ex multis, v. il precedente della Sezione n. 264/2001) riposa sull’esigenza di scongiurare il rischio che l’organo di gara possa in astratto premiare, plasmando opportunamente i sub-punteggi, talune offerte, già conosciute, al fine di valorizzarne le specifiche caratteristiche.

La fissazione postuma di tali sottocriteri si presenta, quindi, in contrasto con i canoni d’imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
marco panaro
00venerdì 8 settembre 2006 09:54
Consiglio di Stato sez.VI 4/9/2006 n. 5100

Nel criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa si tiene conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo offerto.

Spetta al bando di gara, di volta in volta, stabilire il peso di ciascuna componente dell’offerta, e dunque il relativo punteggio per il prezzo e gli elementi qualitativi.

La disciplina vigente non stabilisce ex ante se debba avere importanza preponderante il prezzo, o viceversa i fattori qualitativi.

La scelta del peso relativo di ciascun elemento è rimessa caso per caso alla stazione appaltante, a seconda delle peculiarità specifiche dell’appalto, e dunque dell’importanza che, nel caso concreto, ha il fattore prezzo o l’elemento qualità.

Tale scelta, ampiamente discrezionale, è sindacabile solo se palesemente illogica, irragionevole, travisata.
marco panaro
00giovedì 14 settembre 2006 10:03
Consiglio di Stato sez.VI 7/9/2006 n. 5183

Legittimamente l’ Amministrazione appaltante, con scelta discrezionale tecnica, ritiene di collegare alla risposta del mercato verso un determinato tipo di “personal computer” una più elevata idoneità tecnica ed affidabilità e fa rifluire siffatto dato obiettivo nella maggiore convenienza dell’offerta.

Sulla ragionevolezza ed ammissibilità di una siffatta clausola il Consiglio ha avuto modo di pronunziarsi in ordine ad analoga fattispecie rilevando che “in un mercato sofisticato e soggetto ad una evoluzione tecnologica molto rapida, il criterio di una presenza consistente e verificabile sul mercato non è affatto arbitrario, ma anzi esprime un canone di apprezzabile prudenza per venire incontro alle esigenze di sicurezza, affidabilità e correttezza nell’assistenza, esigenze che sono presenti in massimo grado nella sfera operativa di un ente territoriale che affida alla tecnologia delle reti informatiche importanti servizi agli utenti. Sono proprio le caratteristiche intrinseche del mercato dei prodotti informatici, dove il requisito dell’affidabilità e della continuità delle prestazione è quello che più di ogni altro deve essere richiesto da un operatore pubblico, a far ritenere che l’indice di diffusione di un determinato prodotto costituisca un buon elemento per saggiare la sua qualità” (Sez. V^, n. 7050 del 18.12.2002).
marco panaro
00mercoledì 20 settembre 2006 14:50
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto sez.I 6/9/2006 n. 2851

Il principio di pubblicità delle operazioni di gara non ha una valenza assoluta, nel senso che debba osservarsi sempre e comunque. Come ha chiarito la giurisprudenza che se ne è occupata, infatti, sono ordinariamente riservate le sedute nelle quali avviene la valutazione, con l’attribuzione dei punteggi, in quelle gare dove debbono effettuarsi operazioni e valutazioni dal punto di vista tecnico (come per l’esame del progetto e di eventuali varianti ammesse dal bando rispetto a quello posto a base di gara, come avviene non soltanto negli appalti-concorso, ma anche in tutte le gare nelle quali il criterio per l’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
marco panaro
00venerdì 22 settembre 2006 10:11

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14/9/2006 n. 5323

Nel caso in cui la stazione appaltante solo con il disciplinare di gara abbia specificato i criteri selettivi dell’aggiudicatario mentre con la lettera d’invito abbia rimesso alla commissione di gara la graduazione fra alcuni degli stessi criteri, e tali sottovoci, pur specificate dal disciplinare, per essere relative all’organizzazione ed alle strutture logistiche e di supporto da utilizzarsi nella gestione dei servizi oggetto del contratto, fossero direttamente attinenti le caratteristiche aziendali dei partecipanti alla gara, ne deriva, a giudizio del Collegio, che la importanza relativa delle predette sottovoci avrebbe dovuto essere nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte al fine di evitare il pericolo che la commissione potesse orientare a proprio piacimento ed a posteriori l’attribuzione di tale determinante punteggio e, quindi l’esito stesso della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti.

[Modificato da marco panaro 22/09/2006 10.11]

marco panaro
00martedì 10 ottobre 2006 14:52
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez.II 5/10/2006 n. 4255

Il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr CdS, VI, 18.10.2002 n. 5714) per gli appalti secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, comma 1, D. Lgs. 157/1995 demanda alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione l’individuazione degli elementi di valutazione dell’offerta e dei relativi parametri, ovvero del “peso specifico” di ogni elemento. Tale discrezionalità è insindacabile dal Giudice Amministrativo a meno di manifesta irrazionalità della scelta o palese travisamento dei presupposti di fatto.
marco panaro
00lunedì 23 ottobre 2006 16:41
Consiglio di Stato sez.V 17/10/2006 n. 6190

Lo stesso concetto di lex specialis implica l’esistenza di un autovincolo, volto per sua natura a veicolare il confezionamento delle offerte, dal quale l’amministrazione non può sciogliersi in sede di svolgimento della procedura, salvo il ritiro dello stesso bando ricorrendone i presupposti di legge. Ne deriva che la mera difficoltà di applicazione della regola imposta dalla legge speciale non può giustificare l’elaborazione di un nuovo criterio nel corso della gara all’esito della conoscenza delle offerte.
marco panaro
00mercoledì 15 novembre 2006 15:37
Tribunale Amministrativo Regionale Marche Ancona sez.I 10/11/2006 n. 1146

Nel procedimento di aggiudicazione di un appalto è legittimo il ricorso ad una commissione tecnica esterna ovvero ad un organo ristretto della medesima munito della necessaria qualificazione al fine di valutare aspetti tecnici specifici dell’offerta che richiedono una peculiare idoneità e competenza che le professionalità dei membri della commissione di gara non potrebbero assicurare, purché siano garantiti i principi di trasparenza e di imparzialità.

Pertanto, con riferimento a tali accennati principi, nell’ipotesi in cui la Commissione di gara abbia stabilito di demandare ad alcuni suoi componenti ritenuti particolarmente esperti, la valutazione della copiosa documentazione relativa all’offerta "tecnica" proposta dalle ditte partecipanti alla selezione ad evidenza pubblica, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito la legittimità dell’affidamento ad una sottocommissione sia dell’attività istruttoria e preliminare, sia dei compiti valutativi, purché questi si pongano come momento preparatorio di una proposta al plenum della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2005 n.1902; Sez. VI, 27 dicembre 2000 n. 6867; Sez. V, 9 giugno 2003 n. 3247 e 28 giugno 2002 n. 3566).

Ciò in quanto la Commissione nel suo plenum resta pur sempre l’organo cui va imputata la relativa decisione finale e tanto si deve ritenere avvenuto, nel caso in cui l’intera Commissione di gara abbia stabilito di votare in modo conforme "a quanto prodotto dagli esperti".
marco panaro
00venerdì 16 febbraio 2007 13:58
Consiglio di Stato sez.V 12/2/2007 n. 593

La possibilità del conferimento dei rifiuti in termovalorizzazione, procedimento attraverso il quale questi ultimi vengono utilizzati per produrre energia, precluso dal bando di gara alle ditte partecipanti, è considerato uno dei meccanismi di recupero dei rifiuti previsto dall’art. 4 del d. lgs. 22/97, e specificamente descritto all’allegato C) dello stesso testo normativo. Pertanto, anche a voler ritenere che lo stesso art. 4, al secondo comma, consideri preferibili rispetto alle altre forme di recupero dei rifiuti il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima, in ogni caso, ai sensi della normativa vigente, la termovalorizzazione rappresenta comunque una valida alternativa per il recupero, che va sempre preferito, nella ratio legis, allo smaltimento.

Ne consegue che, in ogni caso, il bando di gara non poteva prevedere l’esclusione per le offerte che individuassero detta forma di recupero dei rifiuti, come se la stessa fosse vietata dal legislatore.

Peraltro, va considerato che la scelta operata dall’Amministrazione nel senso dell’esclusione della termovalorizzazione avrebbe dovuto, comunque, essere sorretta da una idonea motivazione, che nella specie risulta del tutto insussistente, né ricavabile implicitamente dalla normativa di settore.
marco panaro
00martedì 26 giugno 2007 12:28
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, sent. 3435/2007
La Commissione di gara non può disporre l’esclusione in presenza di una disposizione del capitolato che non sanziona a pena di inammissibilità la presentazione di un’offerta pari a zero per una voce di costo. Né può essergli arbitrariamente attribuito un punteggio pari a zero, senza applicare la formula matematica applicata a tutti gli altri concorrenti, il che implica una violazione della par condicio tra i concorrenti.
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