Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delib. 166/2007
Come affermato anche dalla giurisprudenza, non può consentirsi che l’errore dell’Amministrazione si risolva in un danno del concorrente, in quanto un corretto rapporto tra Amministrazione e privato deve essere rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità, nonché di quello specifico enunciato nell’art. 1337 del cod. civ., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede.